Consiglio Per gli Affari Economici – Statuto

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI (CoPAE)

Art. 1 – Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia di San Bartolomeo nella Badia a Ripoli (di seguito brevemente indicato CoPAE costituito dal Parroco in attuazione del Canone 537 del Codice di Diritto Canonico (di seguito indicato C.D.C), è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativo-economica della Parrocchia.

Art. 2 – Fini

Il CoPAE ha i seguenti fini:

  1. coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivi della Parrocchia, elencando le voco di spesa prevedibili per i vari settori di attività ed individuando i relativi mezzi di copertura;
  2. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Economato della Diocesi di Firenze entro il 31 marzo di ogni anno;
  3. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
  4. curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (Canone 1284 paragrafo 2 numero 9) del C.D.C e l’ordinaria archiviazione delle copie negli Uffici Parrocchiali;
  5. studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle necessità della Parrocchia e della Chiesa.

Art. 3 – Composizione

Il CoPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno 3 (tre) parrocchiani designati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale o, in sua mancanza, da persone mature e prudenti e confermati dall’Ordinario Diocesano.

I Consiglieri devo essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, godere buona stima tra i fedeli, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e pastorale e possibilmente essere esperti in diritto o in economia.

I loro nominativi devono essere comunicati alla Cancelleria arcivescovile almeno 15 (quindici) giorni prima del loro insediamento.

I membri del CoPAE durano in carica 5 (cinque) anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario diocesano.

Con la vacanza della Parrocchia il CoPAE decade.

I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente.

Art. 4 – Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CoPAE i congiunti del Parroco sino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapprti economici con la Parrocchia (Canone 492 del C.D.C).

Art. 5 – Presidente del CoPAE

Spetta al Presidente:

  1. la convocazione e la presidenza del CoPAE;
  2. la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
  3. la presidenza delle riunioni;
  4. la designazione del segretario.

Art. 6 – Poteri del Consiglio

Il CoPAE ha funzione consultiva non deliberativa, in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al Canone 212 paragrafo 3 del C.D.C.

Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e lo consulterà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia. Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del Canone 532 C.D.C.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

Il CoPAE si riunisce almeno una volta al quadrimestre nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che se ne sia fatta a questo ultimo richiesta da almeno 2 (due) membri del Consiglio.

Alle riunioni del CoPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni Consigliere ha la facoltà di far mettere a verbale le osservazioni che ritiene opportune.

Art. 8 – Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CoPAE, il Parroco provvede entro 30 (trenta) giorni a nominare i sostituti con le formalità di cui all’ articolo 3. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 – Esercizio

L’esercizio finanziario  della  Parrocchia va  dal 1° gennaio al 31  dicembre  di  ogni anno.

I bilanci parrocchiali alla fine di ciascuno esercizio e comunque entro il 31 marzo
successivo, debitamente approvati dai membri del consiglio, saranno sottoposti dal Parroco all’Arcivescovo, tramite l’Economo, per la verifica e l’approvazione (canone 1287 paragrafo 1 del C.D.C).

Art. 10 – Informazioni alla Comunità parrocchiale

Il CoPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sull’utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (Canone 1287 psrsgrsfo 2 del C.D.C) indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 – Validità delle sedute e verbali

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva e conservati e conservati nell’Ufficio o Archivio parrocchiale e sono soggetti alla visita canonica a norma del C.D.C.

Art. 12 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del Diritto Canonico.